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Novità legge 104: 3 giorni di permesso per il famigliare ricoverati in strutture sanitarie

 

Ai sensi del codice 104/92, il lavoratore ha il diritto di utilizzare tre giorni di permesso al mese per fornire assistenza al familiare disabile, anche se quest’ultimo è ricoverato in strutture residenziali come case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo.

 

La Corte di Cassazione si è pronunciata in questo modo.

I fatti L’ASL TO5 aveva verificato che la madre di un dipendente, per cui quest’ultimo usufruiva dei tre giorni di permesso ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 104/92, risiedeva in una struttura alberghiera. Di conseguenza, l’Azienda sanitaria aveva proceduto al licenziamento del dipendente, il quale aveva contestato che sua madre non fosse ricoverata a tempo pieno in nessuna struttura.

Il dipendente aveva impugnato la decisione, ma sia il Tribunale del lavoro iniziale che la Corte d’Appello successiva avevano respinto il ricorso.

Di conseguenza, il caso è stato portato in Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione ha precisato la logica sottostante alla concessione dei permessi secondo la legge 104/92, affermando che tali permessi non sono limitati al solo caso di ricovero a tempo pieno in strutture ospedaliere o similari (sia pubbliche che private).

In tali ambienti è possibile garantire un livello necessario di assistenza sanitaria continua e completa, a differenza delle strutture residenziali di tipo sociale come case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo, dove tale assistenza non può essere garantita.

Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 104/92, il lavoratore:

  • può fruire dei tre giorni di permesso anche nel caso in cui il soggetto con handicap grave da assistere sia ricoverato nelle predette strutture di tipo sociale (case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo);
  • non può fruire dei tre giorni di permesso, qualora il soggetto con handicap grave sia ricoverato, sempre a tempo pieno, presso strutture ospedaliere (pubbliche o private) o similari.

La sentenza, emanata dalla Sezione Lavoro – Pubblico impiego ha riguardato un lavoratore dell’ASL, tuttavia riguarda anche i dipendenti della scuola.

 

Qui la sentenza pubblicata dall’ARAN e leggi qui le novità

 

In relazione a questa sentenza della Corte di Cassazione, il Nursind di Ascoli Piceno ha prontamente redatto una lettera indirizzata alla AST di Ascoli Piceno, richiedendo il rispetto di tale normativa per tutti i dipendenti della AST di Ascoli Piceno.

 

Ecco la missiva:

 

Oggetto: Benefici di cui all’art.33 – comma 3, della legge 05/02/1992 n° 104 e s.m.i.

Con la presente questa Organizzazione Sindacale intende comunicare a questa AST di Ascoli Piceno che tutti i beneficiari di Legge 104 per assistenza a familiare, portatore di handicap in situazione di gravità, ricoverato a tempo pieno, che in base a quanto previsto dalla Legge 104//92 art.33 c.3, è fatto divieto di utilizzare i giorni di permesso per l’assistenza quando la struttura ospedaliera o simile, sia pubblica che privata, fornisce assistenza sanitaria continua per le intere 24 ore, rientrano in questa fattispecie RSA e Hospice.

In questo caso il dipendente può usufruire dei permessi quando si rende necessario accompagnare il portatore di handicap fuori dalla struttura per visite mediche/accertamenti diagnostici ed è tenuto a conservare il giustificativo.

La Legge prevede inoltre le seguenti eccezioni:

– quando il familiare è in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine, certificata;
– quando si tratta di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a 3 anni di età.

È invece possibile utilizzare i giorni di permesso in caso di ricovero a tempo pieno presso strutture residenziali di tipo sociale, come case di riposo, case famiglia, comunità alloggio e residenza protetta non in grado di fornire un’assistenza sanitaria continuativa.

In considerazione delle recenti sentenze emesse dalla Corte di Cassazione che hanno ratificato i principi precedentemente esposti, la presente Organizzazione Sindacale, NurSind, sollecita l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno a comunicare tempestivamente a tutti i dipendenti e a chiarire in modo esaustivo le procedure relative alla concessione dei permessi per l’assistenza a familiari portatori di handicap, sia presso strutture con assistenza sanitaria continua che in altre strutture prive di tale assistenza.

Tale iniziativa è fondamentale per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e la piena conformità alla normativa vigente in materia.

NURSIND ASCOLI P.-FERMO – Via Asiago n°2 – Ascoli Piceno 63100 CF 92045680441
ascolipiceno@nursind.it, PEC : ascolipiceno@pec.nursind.it www.nursindap.it – cell. 333/8084111

 

 

 

 

 

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