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31/12/22, scadrà il Triennio ECM 2020/2022. Sanzioni e nessuna copertura Assicurativa

 

Entro il 31 dicembre 2022, gli infermieri dovranno adempiere all’obbligo formativo. Quanti sono i crediti da acquisire al netto degli sconti e come conseguirli.

 

Obbligo ECM in scadenza anche per gli infermieri. E gli Ordini delle Professioni Infermieristiche di tutta Italia invitano i propri iscritti a mettersi in regola entro il 31 dicembre prossimo, ultimo giorno utile per accumulare tutti i crediti formativi richiesti dalla normativa. Per chi non dovesse riuscirci (o non semplicemente non volesse farlo) in arrivo sanzioni e l’impossibilità di trovare una copertura assicurativa, alla luce delle ultime novità relative alla Legge Gelli-Bianco relativa alla responsabilità professionale di chi esercita una professione sanitaria: chi non raggiungerà almeno il 70% del fabbisogno formativo nel triennio non potrà accedere all’assicurazione.

 

Copertura assicurativa

La modifica riguarda l’articolo 10 della Legge Gelli (24/2017). Il prevede il godimento della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale , solo ai sanitari in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. La misura è in vigore ma nelle modalità previste dal decreto Pnrr e con riferimento temporale al triennio formativo 2023- 2025.

 

Crediti da acquisire triennio 2020-2022

I crediti da acquisire per il triennio 2020-2022 sono 150: da questi vanno sottratti i 50 crediti bonus per i soggetti che abbiano continuato a svolgere la propria attività durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Qualora nel triennio precedente, 2017-2019, siano stati acquisiti tutti i crediti previsti, vi è un ulteriore sconto di 30 crediti.

Al netto degli sconti e bonus previsti, l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è di 70 crediti.

 

Ulteriore Sconto obbligo formativo

Il professionista può prendere visione della propria posizione formativa mediante l’accesso alla banca dati Cogeaps, (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) raggiungibile al link http://www.cogeaps.it . Qui, anche per quest’anno, è possibile ottenere un ulteriore sconto dell’obbligo formativo, che va da 10 a 30 crediti, tramite l’attivazione del Dossier Formativo, individuale o di gruppo.

 

Il Dossier formativo, è espressione della programmazione, dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione ed al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano.

Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione.

Il Dossier Formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa anche da parte dei provider.

Come stabilito dalla delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 4 novembre 2016, i soggetti abilitati alla costruzione del Dossier Formativo Individuale sono tutti i Professionisti sanitari che, nel rispetto dell’obbligo formativo individuale ECM, vogliono programmare il proprio percorso formativo e vedersi riconosciuto un bonus, sull’obbligo formativo individuale triennale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il bonus, quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura massima di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati già nel triennio 2017-2019 per la costruzione di un Dossier Formativo.

I restanti 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il Dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei 3 principi indicati:

  • Costruzione del Dossier;
  • Congruità del Dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
  • Coerenza relativamente alle aree (pari ad almeno il 70%) tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

 

Oltre alla partecipazione ai FAD ed alla formazione diretta, vi sono altre forme di aggiornamento professionale, utile all’acquisizione dei crediti.

1)Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da  provider. Tali attività possono consistere in:

  1. a) attività di ricerca scientifica, ovvero
  • pubblicazioni scientifiche
  • studi e ricerca
  • i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività̀ di ricerca scientifica.
  1. b) tutoraggio individuale
  2. c) attività di formazione individuale all’estero
  3. d) attività di autoformazione

Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

Per le pubblicazioni scientifiche, i professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web ofScience l Web ofKnowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:  3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding), 1 credito (se in posizione non preminente).

2)Tutoraggio individuale
I professionisti sanitari che svolgono attività̀ di tutoraggio individuale in ambito universitario e  nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:

  • Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie
  • il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

3)Autoformazione
L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di  monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.

Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Inolte con ulteriore delibera, la Commissione Nazionale per ECM, ha inserito un nuovo paragrafo : “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 5212019 e del DM 30 novembre 2021 art 7)”, che recita:

I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:

  • Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
  • Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
  • Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
  • Società scientifiche.

I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza.

La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell’impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l’APP del Co. Ge.Aps.

L’ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% dell’obbligo individuale triennale.

 

 

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