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In merito all’obbligo vaccinale vigente per gli operatori sanitari, come da articolo 4 del D.L. del 1 aprile 2021 n°44, poi convertito nella L. 76/2021, sussiste un vuoto normativo per il quale, attualmente, un operatore guarito da Covid-19 si considera “protetto” per 6 mesi, ma può effettuare l’unica dose di vaccino, entro 12 mesi dall’infezione (circolare del Ministero della Salute “Aggiornamento indicazioni sulla vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da Sars-CoV-2” 0032884-21/07/2021-DGPRE-DGPRE).
I lavoratori esposti nella circostanza sopradescritta sono stati tuttavia considerati inadempienti del loro obbligo vaccinale, dai vertici dell’Area Vasta 5, sebbene abbiano ancora tempo di effettuare la vaccinazione, entro la scadenza della fine dell’anno in corso. Nonostante la premessa, risulta perciò essere stata sospesa dal servizio (ved determina n°1194 del 24/09/21), anche una infermiera guarita da infezione Covid-19 in data 15 Maggio 2021 (Tampone negativo), senza tener conto delle disposizioni contenute nella L. 76/2021.
Chiediamo pertanto una verifica del caso esposto ed eventualmente una parziale rettifica della determina, pubblicata nell’ Albo Pretorio Area Vasta n°5, anche alla luce della risposta dell’Assessore alla Sanita Marche alla nota NurSind prot. n°46 del 24 agosto 2021.
Distinti Saluti

Maurizio Pelosi

 

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Obbligo Vaccinale nei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2i

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